IL TRIBUNALE Il Presidente, letti gli atti del procedimento iscritto al n.1119/2011 R.G. avente ad oggetto accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. ed esaminata, l'istanza di liquidazione dei compensi formulata dal nominato consulente tecnico d'ufficio, Osserva Su istanza della ricorrente Ciolina Maria, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento del 14 giugno 2011 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanisetta veniva disposta una consulenza tecnica all'esito della quale il c.t.u., in data 10 gennaio 2012, in uno al deposito della relazione scritta, ha formulato istanza di liquidazione dei compensi. La materia del patrocinio a spese dello Stato e' disciplinata dalla parte III del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 che nel titolo IV, contenente le disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributano, al terzo comma dell'art. 131 prevede che "gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' passibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione». La norma appena riportata, che ha sostituito quella di cui all'art. 11 n. 3) del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282, che stabiliva che i periti dovessero prestare gratuitamente la loro opera salva la ripetizione nei confronti della parte condannata alle spese o nei confronti della stessa parte ammessa al gratuito patrocinio della quale fosse venuto meno lo stato di poverta', consente che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio possa essere svolta gratuitamente non solo nei casi di volontaria giurisdizione, ove non si ravvisa un convenuto soccombente, ma anche in tutti quei casi nei quali l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia soccombente, mentre impone, in ogni caso, al consulente tecnico dell'ufficio, prima di ottenere il pagamento dei compensi spettantegli attraverso il meccanismo della prenotazione a debito, di attendere la conclusione del giudizio onde verificare se sia 'Possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca del patrocinio". Cosi', ove, conclusosi il giudizio, non sia stata possibile la ripetizione dalla parte a cui carico sono state poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese delle Stato (che, in ipotesi, abbia vinto la causa, ovvero si sia vista revocare il beneficio in presenza dei presupposti di cui all'art. 136 del d.P.R.), il consulente tecnico dell'ufficio dovra' formulare una apposita domanda perche' il suo credito venga prenotato a debito, mentre egli non otterra' il pagamento del compenso spettantegli quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia soccombente e l'ammissione al patrocinio non sia stata revocata non potendo, in tale ultimo caso, il consulente tecnico dell'ufficio neppure verificare se sia possibile la ripetizione degli onorari spettantegli quale presupposto per chiedere il pagamento degli onorati mediante il meccanismo della prenotazione a debito che, a parere di questo giudice, non puo' trovare applicazione nei confronti di soggetti in capo ai quali non sussistono i presupposti che giustifichino nei loro riguardi la pretesa al pagamento delle spese del giudizio; cosi egli avra' prestato gratuitamente la sua opera professionale. Sul punto mette conto evidenziare che sono note a questo Giudice rimettente le pronunce con cui la Corte costituzionale ha ritenuto errata l'interpretazione secondo la quale la norma in questione puo' comportare la gratuita' dell'opera svolta dall'ausiliario del giudice nominato nel processo civile avendo, la Corte, affermato che «l'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002 nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario nell'ambito dei giudizi civili predispone il rimedio residuale della prenotazione a debito, proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti». Si reputa, tuttavia, che le pronunce in questione abbiano trascurato di considerare che il rimedio residuale della prenotazione a debito opera nelle sole ipotesi in cui, pur potendosi individuare la parte tenuta al pagamento dei compensi liquidati - id est la parte a carico della quale siano state poste le spese del processo, ovvero la stessa parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese delle Stato in capo alla quale, per vittoria della causa o per revoca del patrocinio, siano venute meno le condizioni per l'accesso al beneficio - non sia stata possibile la ripetizione delle dette somme, magari perche' infruttuosamente escussa, e non anche quando manchi del tutto il soggetto nei cui confronti tentare la ripetizione o perche' la parte ammessa sia soccombente e il beneficio non le sia stato revocato o ancora, perche' non e' possibile ravvisare una parte soccombente. Pare, invero, che a tali ipotesi intendessero far riferimento i Tribunali rimettenti di Catania (ordinanza dell'8 gennaio 2008), di Palermo (ordinanza del 7 febbraio 2008) e di Trapani (ordinanza dell'8 gennaio 2007) ove sono state menzionate quelle ipotesi rispetto alle quali lo stesso rimedio residuale della prenotazione a debito, mancandone i presupposti, non puo' operare. Sembra, dunque, che la norma in discussione, ammettendo l'ipotesi che il consulente nominato dal giudice nel processo civile possa non ottenere il pagamento del compenso liquidatogli in relazione alla prestazione svolta, si ponga innanzitutto in violazione dell'art. 36 della Costituzione. Ora, pur trascurando di considerare le conseguenze discendenti dall'ipotesi che la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente e che l'ammissione al patrocinio non le venga revocato - non potendosi al momento, pendente il procedimento nell'ambito del quale si e' fatto ricorso alla consulenza tecnica, discutere di soccombenza della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - non puo' negarsi che la disposizione in parola, nel delineare, letta in combinato disposto con l'art. 134 del d.P.R. n. 115/2002, un complesso meccanismo per ottenere pagamento delle somme liquidate a titolo di onorario tramite il rimedio residuale della prenotazione a debito, non consente al consulente tecnico di ottenere che il proprio compenso sia anticipato dall'erario dando luogo ad una irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quello previsto con riguardo alla prestazione del difensore nei giudizi penali e degli ausiliari nominati dal giudice nel processo penale, categorie professionali i cui compensi, per l'ipotesi di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono anticipati dall'erario. Cosi, mentre il procuratore della parte ammessa al gratuito patrocinio e i periti nominati dal giudice nel processo penale non sono tenuti, una volta conclusosi il giudizio, a verificare se sia: possibile la ripetizione dei compensi loro liquidati dalla parte a cui carico sono state poste le spese processuali o dalla stesse parte ammessa, a dimostrare di aver tentato la ripetizione nei confronti delle dette parti nei termini anzidetti e a formulare, ove la ripetizione delle somme loro spettatiti a titolo di onorario non sia stata possibile, domanda perche' il loro credito venga prenotato a debito, l'ausiliario del giudice nominato nell'ambito di un processo civile e' costretto, per ottenere il pagamento dell'onorario liquidatogli, a compiere tutte le attivita' appena descritte. Risulta evidente come, rispetto al sistema di pagamento mediante anticipazione a carico dell'erario, il complesso meccanismo di pagamento delineato dal combinato disposto degli articoli 131 e 134 del piu' volte menzionato d.P.R. renda oltremodo difficoltoso il soddisfacimento del credito degli ausiliari nominati dal giudice nel processo civile i quali, stante obbligatorieta' dell'incarico, sono tenuti a prestare la loro opera senza, per converso, alcuna certezza, non solo dell'an del pagamento, per quanto sopra osservato circa l'ipotesi che la parte ammessa risulti soccombente, ma anche circa il tempo necessario ad ottenere il detto pagamento che puo' divergere temporalmente dall'epoca del compimento degli accertamenti loro demandati anche alcuni anni. Sembra, dunque, che la norma in discussione si ponga in violazione con l'art. 3 della Costituzione, irragionevole essendo la denunciata disparita' del trattamento riservato agli ausiliari del giudice nominati nel processo civile rispetto a quello previsto per il pagamento degli onorari dei difensori delle parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e degli ausiliari nominati dal giudice nel processo penale. Quanto ai difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio, dispone il quarto comma del citato art. 131 del d.P.R. n. 115/2002 che le spese e gli onorari dovuti all'avvocato che rappresenta e difende la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono anticipate immediatamente dall'erario. Tale disparita' di trattamento lede i diritti dei professionisti nominati consulenti tecnici dell'ufficio ove si tenga conto che ad un tale complesso meccanismo di pagamento (senza escludere la possibilita' che nessun pagamento venga mai ottenuto) il consulente tecnico non puo' sottrarsi non potendo, a differenza dell'avvocato, scegliere se accettare o meno l'incarico ed incidere sul sorgere della lite o sulla sua conclusione, essendo l'ottenimento del compenso (nella sostanza) subordinato all'esito della lite medesima. Al contrario, l'avvocato ottiene sempre e mediante anticipazione da parte dell'erario il proprio compenso e cio', nonostante che egli possa scegliere se assistere o meno la parte ammessa al beneficio in questione e possa compiere una valutazione prognostica circa l'esito del giudizio. Quanto ai consulenti tecnici d'ufficio nominati dal giudice nel processo penale la disparita' di trattamento e' ancor piu' evidente giacche' questi vengono pagati, ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lettera d), d.P.R. 115/2002, con anticipazione delle corrispondenti somme a carico dell' erario. Non si ignora che la Corte costituzionale in piu' occasioni ha escluso la denunciata disparita' di trattamento rispetto al diverso meccanismo - previsto dagli articoli 107, lettere d) e E), e 131, comma quattro, lettera a), del d.P.R. n. 115 del 2002 - della anticipazione a carico dell'erario degli onorari dovuti al difensore e al consulente tecnico d'ufficio nel procedimento penale in ragione, da un lato, della eterogeneita' delle figure processuali messe a confronto e, dall'altro, della diversita' del processo Penale rispetto a quello civile. Si ritiene, tuttavia, quanto alla denunciata disparita' di trattamento rispetto ai difensori, che l'eterogeneita' delle figure professionali messe a confronto non appare tale da giustificarla, trattandosi di professionisti che prestano la propria opera nell'ambito del processo riversandovi le loro competenze tecniche, queste si' diverse tra loro, ma non al punto da farne discendere uno status differente che giustifichi l'applicazione di un diverso meccanismo per l'ottenimento dei compensi loro spettanti. In altre parole, se di eterogeneita' delle figure professionali messe a confronto si puo' parlare questa va rinvenuta soltanto nelle diverse discipline di cui sono esperti gli altri professionisti rispetto ai procuratoti delle parti apparendo, anzi, ingiustificato che questi ultimi possano ottenere il soddisfacimento del loro credito mediante l'anticipazione a carico dell' erario pur potendo, in ipotesi, non accettare l'incarico che la parte ammessa al beneficio in questione intenda conferirgli. Ancora, quanto alla diversita' del processo penale rispetto a quello civile, va osservato come non e' tanto la diversita' dei due processi in questione a venire in rilievo, quanto l'identita' delle prestazioni che l'ausiliario del giudice riversa nel processo, sia esso civile o penale, dovendosi porre sullo stesso piano, per ipotesi, una consulenza avente ad oggetto accertamenti medici o altre indagini tecniche svolta nell'ambito di un processo penale rispetto ad una consulenza avente 'il medesimo oggetto svolta nell'ambito di un processo civile. La disparita' di trattamento denunciata appare ancora piu' evidente ove si consideri che il trattamento dell'anticipazione dell'onorario a carico dell' erario e' stato esteso al curatore fallimentare avendo la Corte costituzionale con la sentenza n. 174 del 28 aprile 2006, dichiarato « l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del medesimo d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore» fallimentare, peraltro anche avuto riguardo al fatto che, a differenza che per il curatore fallimentare, l'espletamento del mandato di consulente tecnico dell'ufficio e' obbligatorio. Considerato, infine, che la questione, oltre che non manifestamente infondata per quanto fin qui argomentato, deve ritenersi rilevante nel caso di specie dovendosi provvedere in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso del nominato consulente tecnico sicche', ove la Corte costituzionale ritenesse l' art 131, terzo comma, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, incostituzionale nella parte in cui dispone che i compensi dovuti agli ausiliari del giudice civile vengano "prenotati a debito", invece che anticipati dall'erario come avviene per i compensi dei procuratori delle parti (ai sensi dell'art. 131, quarto comma, del medesimo d.P.R.) e per i compensi degli ausiliari del giudice penale (ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lettera d) del medesimo d.P.R.), si potra' disporre che i compensi dovuti al consulente dell'ufficio siano anticipati dell'erario e pagati immediatamente. Diversamente, cio' non potra' essere disposto.